| Feroza club Italia Tecnica, manutenzione e tutto quello che c'è da sapere sul Feroza |
| | Bollo auto | |
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+13ROBERTO defero pokerdossi simone GIO'SOBILLATORE led_z SLASH COBRA giovanni full metal jacket Marco62 zeus LaCarpaKoy 17 partecipanti | |
Autore | Messaggio |
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zeus
Numero di messaggi : 3142 Data d'iscrizione : 15.11.08 Età : 41 Località : mazara del vallo
| Titolo: Re: Bollo auto Mar Ago 30, 2011 3:17 am | |
| ciao ragà...mi dite per filo e per segno come faccio a pagare meno il bollo?!?!?!?
grazie mille a tutti ps....regione sicilia! | |
| | | SLASH
Numero di messaggi : 6751 Data d'iscrizione : 24.10.08 Età : 35 Località : brissago valtravaglia(la unica e sola!!)
| Titolo: Re: Bollo auto Mar Ago 30, 2011 1:39 pm | |
| il bollo non te lo chiedono carabinieri e polizia in quanto non è di loro competenza...ma se ti fermano i finanzieri e non ce l'hai sono cazzi!!Non gli puoi dire: ok lo vado a fare...ti prendi il multozzo,che può arrivare fino a 2500 euro e rischi pure le ganasce fiscali!!Non so quanto valga la pena rischiare...soprattutto per chi lo paga ridotto | |
| | | zeus
Numero di messaggi : 3142 Data d'iscrizione : 15.11.08 Età : 41 Località : mazara del vallo
| Titolo: Re: Bollo auto Mar Ago 30, 2011 5:06 pm | |
| slash...ma allora tutte quelle discussioni ..?!?le leggi da citare ecc ecc ....?!? te dici che è rischioso ?!
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| | | SLASH
Numero di messaggi : 6751 Data d'iscrizione : 24.10.08 Età : 35 Località : brissago valtravaglia(la unica e sola!!)
| Titolo: Re: Bollo auto Mar Ago 30, 2011 9:26 pm | |
| quali scusa??mi sono perso un pezzo | |
| | | zeus
Numero di messaggi : 3142 Data d'iscrizione : 15.11.08 Età : 41 Località : mazara del vallo
| Titolo: Re: Bollo auto Mer Ago 31, 2011 5:34 pm | |
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| | | SLASH
Numero di messaggi : 6751 Data d'iscrizione : 24.10.08 Età : 35 Località : brissago valtravaglia(la unica e sola!!)
| Titolo: Re: Bollo auto Mer Ago 31, 2011 9:52 pm | |
| ho riletto ma continuo a non seguirti...non ho molto tempo in sti giorni per concentrarmi troppo in ste letture...fammi tu un sunto zè | |
| | | zeus
Numero di messaggi : 3142 Data d'iscrizione : 15.11.08 Età : 41 Località : mazara del vallo
| Titolo: Re: Bollo auto Mer Ago 31, 2011 11:02 pm | |
| ...mmm....allora ...la fmi che l' asi ...in definitiva nn possono fare quello che fanno...di questa cosa se ne è occupato un tribunale dopo che si è fatto ricorso tramite un paio di leggi ...ed ora andando nn so dove e citando le suddette leggi si puo pagare meno il bollo !!!
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| | | SLASH
Numero di messaggi : 6751 Data d'iscrizione : 24.10.08 Età : 35 Località : brissago valtravaglia(la unica e sola!!)
| Titolo: Re: Bollo auto Gio Set 01, 2011 1:54 pm | |
| meno di 30 euro?? io pago così,quando vado in "ricevitoria"...tu quanto paghi?? | |
| | | led_z Admin
Numero di messaggi : 8274 Data d'iscrizione : 24.07.08 Età : 66 Località : Asti
| Titolo: Re: Bollo auto Gio Set 01, 2011 10:34 pm | |
| tu paghi così perchè sei lumbard, io che non lo sono ne pago 180 _________________ And God said, Let There Be Rock. And there was Led Zeppelin
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| | | max69 moderatore
Numero di messaggi : 3710 Data d'iscrizione : 15.06.10 Età : 54 Località : Qaasuitsup (Groenlandia)
| Titolo: Re: Bollo auto Ven Set 02, 2011 12:15 am | |
| in lombardia per le ultraventennali si paga solo la tassa di circolazione(30€) nota: se circoli!!! se la tieni sotto al fienile non paghi nulla...qualora decidessi di usarla vai in ricevitoria paghi e circoli (validità anno solare) speriamo che questa agevolazione resti...con i tempi che corrono... _________________ Casa finchè basta...terra finchè vedi... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | |
| | | Trappola ® moderatore
Numero di messaggi : 1823 Data d'iscrizione : 23.07.08 Età : 59 Località : Cuneo
| Titolo: Re: Bollo auto Ven Set 02, 2011 10:52 am | |
| azz.... ieri e' arrivato il bollettino 200 euro tondi ..... _________________ Usa il FERRO responsabilmente ............. quindi... tieni giu' !
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| | | COBRA
Numero di messaggi : 4004 Data d'iscrizione : 20.09.10 Età : 35 Località : Rovigo(Abitazione)-Solesino(Lavoro)
| Titolo: Re: Bollo auto Ven Set 02, 2011 3:22 pm | |
| qui in veneto veneto 178 l'anno scorso... mi pare... | |
| | | defero
Numero di messaggi : 71 Data d'iscrizione : 23.11.10 Età : 50 Località : Roma
| Titolo: Re: Bollo auto Dom Set 04, 2011 7:11 pm | |
| Ne lazio se hai il ferro gasato paghi 180 € l'anno di bollo ! | |
| | | led_z Admin
Numero di messaggi : 8274 Data d'iscrizione : 24.07.08 Età : 66 Località : Asti
| Titolo: Re: Bollo auto Dom Set 04, 2011 11:24 pm | |
| - Trappola ® ha scritto:
- azz.... ieri e' arrivato il bollettino 200 euro tondi .....
Arrivato anche a me venerdì, ma non so la cifra. E' andata mia moglie a pagare e io nemmeno l'ho visto il bollettino. E nemmeno voglio sapere _________________ And God said, Let There Be Rock. And there was Led Zeppelin
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| | | zeus
Numero di messaggi : 3142 Data d'iscrizione : 15.11.08 Età : 41 Località : mazara del vallo
| Titolo: Re: Bollo auto Dom Set 04, 2011 11:29 pm | |
| quindi nessuno fino ad ora ha pagato meno il bollo citando ste leggi ..e facendo l autocertificazione?!?!?
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| | | COBRA
Numero di messaggi : 4004 Data d'iscrizione : 20.09.10 Età : 35 Località : Rovigo(Abitazione)-Solesino(Lavoro)
| Titolo: Re: Bollo auto Mer Gen 04, 2012 1:20 am | |
| eccomi qua, ho trovato cose interessanti, anche una chiarificazione interpretativa emanata dalla agenzia delle entrate (nientepopodimenoche') RISOLUZIONE N. 112/E e quindi ho appena provveduto ad inviare una email alla mia regione, vediamo che mi risponderanno hahahahah (tentar non nuoce) riporto il testo della mail estremamente breve quanto chiara, a mio parere. - Codice:
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Subject: Bollo per veicolo ultraventennale. From: Fabrizio ******** <fabrizio********@gmail.com> To: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]- Buon giorno, ho ricevuto questa mattina l'avviso della data di scadenza del mio "bollo", relativo al veicolo DAIHATSU FEROZA targato FI-K07252 in mio possesso. L'importo indicato e' 178,92€ (pari circa a quello pagato nello scorso anno). Vista la Risoluzione n 112/e emanata dalla Agenzia delle Entrate in data 29/11/2011, ed essendo il DAIHATSU FEROZA presente nelle liste dei veicoli "di particolare interesso storico" rilasciata dall'ASI mi chiedevo perche' non sia stato esentato dal pagamento della "Tassa di Possesso" e quindi se mi possa limitare al pagamento della "Tassa di circolazione forfetaria", e se si, quale sia l'importo corretto del versamento a mio carico. In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti Fabrizio ******** chiaro che se mi rispondessero che la risoluzione si applica solo nelòle regioni a statuto speciale io potre sempre replicare che: " qualora si ritenesse di subordinare il riconoscimento del predetto beneficio fiscale alla residenza del contribuente in una regione piuttosto che in un'altra si realizzerebbe una “disparità di trattamento per situazioni uguali” " | |
| | | ciano
Numero di messaggi : 5556 Data d'iscrizione : 31.08.10 Località : (AL) Piemonte
| Titolo: Re: Bollo auto Mer Gen 04, 2012 12:02 pm | |
| Ben fatto Cobra, tienici aggiornati.... | |
| | | defero
Numero di messaggi : 71 Data d'iscrizione : 23.11.10 Età : 50 Località : Roma
| Titolo: Re: Bollo auto Mer Gen 04, 2012 10:25 pm | |
| Cobra mi mandi copia de le liste dei veicoli "di particolare interesso storico" rilasciata dall'ASI di cui parli nella tua email ? Grazie ! | |
| | | COBRA
Numero di messaggi : 4004 Data d'iscrizione : 20.09.10 Età : 35 Località : Rovigo(Abitazione)-Solesino(Lavoro)
| Titolo: Re: Bollo auto Gio Gen 05, 2012 1:42 am | |
| Eh non ce l'ho ma sono sicuro che avevo letto sul forum che era così, dovrebbe essere una lista pubblica sul sito dell'asi credo. | |
| | | lallo
Numero di messaggi : 1384 Data d'iscrizione : 17.03.11 Età : 40 Località : Roma
| Titolo: Re: Bollo auto Gio Gen 05, 2012 11:10 am | |
| Perdonate la lunghezza, ma di seguito il testo integrale di quello che hanno riportato sul sito del ROAR Club:
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 novembre 2011, n. 112
OGGETTO: Interpello - interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” - articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stato esposto il seguente QUESITO TIZIO, titolare di un motoveicolo immatricolato nell’anno 1986 ed individuato nell’elenco dei modelli dei motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico della Federazione Motociclistica Italiana (FMI) valido per il 2011, chiede di conoscere il corretto trattamento tributario applicabile, ai fini delle tasse automobilistiche, al proprio motoveicolo ultraventennale. L’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” costruiti da almeno 20 anni. L’articolo 63, comma 3, dispone, inoltre, che i veicoli e i motoveicoli per i quali è possibile fruire dell’esenzione devono essere individuati dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con propria determinazione. L’interpellante chiede di conoscere con quali modalità debba essere comprovata la sussistenza del requisito del “particolare interesse storico e collezionistico”. Il quesito proposto assume rilevanza in quanto l’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) stabilisce che “rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”. Il contribuente istante chiede, quindi, di conoscere se per beneficiare dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di cui all’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per il proprio motoveicolo, sia necessaria l’iscrizione nei registri della Federazione Motociclistica Italiana. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE Il contribuente ritiene di poter usufruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, pur non essendo iscritto alla FMI. A parere dell’istante, infatti, qualora si ritenesse di subordinare il riconoscimento del predetto beneficio fiscale all’obbligo di iscrizione ad associazioni private come l’ASI o la FMI si realizzerebbe una “disparità di trattamento per situazioni uguali (motocicli ultraventennali iscritti e non)”. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare, occorre ricordare che la competenza nella gestione degli interpelli dell’Agenzia delle entrate è limitata alle tasse automobilistiche dovute dai soggetti residenti nelle Regioni a statuto speciale, nonché a quelle riguardanti i veicoli in temporanea importazione di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (circolare 16 maggio 2005, n. 23 e circolare 5 ottobre 2005, n. 43).
Tenuto conto che il contribuente istante è residente in un comune della Sardegna si rappresenta, quindi, quanto segue: - l’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, disciplinante le “tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli”, prevede, al comma 1, l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli che hanno compiuto trent’anni dall’anno di prima immatricolazione, esclusi quelli adibiti ad uso professionale. A tal fine, viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli;
- il comma 2 dell’articolo 63 estende l’esenzione anche agli autoveicoli e motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico”, per i quali il termine predetto è ridotto a venti anni. Come ribadito dall’Agenzia delle entrate, con circolare 16 novembre 2000, n. 207, l’articolo 63, comma 2, definisce di “particolare interesse storico e collezionistico” i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;
- il comma 3 dell’articolo 63 dispone, inoltre, che “I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente”. La norma stabilisce, infine, che i veicoli di cui ai predetti commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua. Pertanto, l’articolo 63, comma 2, estende il trattamento di esenzione dalle tasse automobilistiche, previsto dal comma 1 per i veicoli ultratrentennali - non adibiti ad uso professionale - ai veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, individuati dall’ASI o dalla FMI con propria determinazione.
Si osserva che, per i veicoli ultraventennali, a differenza dei veicoli di cui al comma 1, l’esenzione non spetta in ragione del solo presupposto della vetustà, ma è subordinata alla preventiva determinazione annuale di enti associativi riconosciuti dalla legge, quali l’ASI e l’FMI.
Al riguardo, si rileva che i commi 2 e 3 del citato articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, non delineano alcuna procedura di tipo autorizzatorio, né viene prevista, per il riconoscimento del regime di favore, l’iscrizione nei registri tenuti dall’ASI o dalla FMI o in altro registro storico.
In sostanza, per fruire del beneficio fiscale in commento non viene espressamente richiesta l’iscrizione del veicolo nei predetti registri, come è, invece, disposto dall’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice dalla Strada) secondo cui “ rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”.
A seguito di apposita richiesta di parere inviata dalla scrivente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota R.U. 26300 del 19 settembre 2011 ha chiarito che “ l’iscrizione in uno dei sopra citati registri è condizione necessaria affinché un veicolo possa essere considerato e classificato, ai fini delle disposizioni contenute nel codice della strada, di interesse storico e collezionistico”. A parere del Ministero delle Infrastrutture, quindi, le previsioni dettate dal Codice della Strada non esplicano effetti in ordine al regime fiscale applicabile ai veicoli in argomento.
Pertanto, i principi dettati dall’articolo 60 non esplicano effetti in ordine alla individuazione, sotto il profilo fiscale, dei veicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” disciplinati dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
Quanto sopra trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale del 23 dicembre 2005, n. 455 che in relazione all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, afferma che tale “disposizione individua i veicoli di interesse storico collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione stradale (…) e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova una compiuta e specifica disciplina nel citato articolo 63, sia perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare” interesse storico e collezionistico non a quelli di mero interesse storico e collezionistico”.
Come affermato dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza “ la individuazione dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo comma 3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI (Federazione Motociclistica Italiana)”.
Ai fini dell’individuazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico, l’applicazione della disposizione fiscale recata dall’articolo 63 è, tuttavia, subordinata alla sussistenza di una determinazione dell’ASI o della FMI.
In considerazione del disposto dell’articolo 63, si ritiene che possano beneficiare del regime agevolativo i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali di proprietà di soggetti, associati o meno all’ASI o alla FMI, se compresi nelle determinazioni annuali predisposte da tali enti, in base alle caratteristiche precisate dal comma 2, lettere a), b), c) del citato articolo (veicoli costruiti per le competizioni; veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; veicoli che pur non appartenendo alle predette categorie rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume).
L’esenzione dalla tassa automobilistica trova, quindi, applicazione qualora il veicolo sia compreso nelle apposite determinazioni predisposte dai suddetti enti che individuano in maniera definita le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 63, comma 2, per beneficiare delle agevolazioni fiscali in commento.
In assenza di specifica individuazione dei veicoli nelle suddette determinazioni, il contribuente potrà documentare con un’attestazione rilasciata dall’ASI o dalla FMI che il proprio veicolo ultraventennale è considerato di “particolare interesse storico e collezionistico” in quanto possiede i requisiti prescritti dalla norma agevolativa (articolo 63, comma 2, lettere a, b e c).
Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”.
In caso di utilizzazione sulla pubblica strada, il contribuente sarà tenuto esclusivamente al versamento della tassa forfettaria di circolazione, come previsto dal comma 4 del citato articolo 63. ****** Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE
Con riferimento al quesito in esame, tenuto conto che il contribuente rappresenta che il proprio motoveicolo risulta specificamente individuato nell’elenco dei modelli indicati nella determinazione della FMI per il 2011 dallo stesso prodotta, si ritiene che possa trovare applicazione il regime di esenzione disciplinato dall’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 per i veicoli ultraventennali di “particolare interesse storico e collezionistico”.
ERGO NON SERVE LA INSCRIZIONE ASI MA LA INDICAZIONE DI INTERESSE STORICO DEL MEZZO CHE SI PUO RICAVARE DAGLI ELENCHI PER ESEMPIO DI RUOTE CLASSICHE tutto sta ad avere questo elenco... | |
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